B&B case vacanze, niente limiti
Storica sentenza del TAR del Lazio avverso un regolamento della Regione Lazio sulla disciplina delle attività ricettive extralberghiere come bed and Breakfast e affittacamere: l’autorità pubblica NON può limitare l’esercizio di una attività di B&B e costringere il comparto extralberghiero di B&B e case vacanza a chiudere o trasformarsi in attività imprenditoriale.
Il regolamento, entrato in vigore a settembre del 2015, aveva scatenato polemiche e innescato numerose proteste da parte di bed and breakfast, affittacamere e ostelli della Capitale perché, con imposizioni assurde, e in violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, ne limitava l’esercizio in regine di libera concorrenza. Una delle norme più inique contenute nel regolamento, e oggi ANNULLATA dal TAR, prevedeva, per i B&B non non imprenditoriali, la chiusura di 120 giorni all’anno per la città metropolitana di Roma Capitale e di 90 giorni nei restanti comuni. La penalizzazione riguardava anche le case vacanza e gli appartamenti in affitto turistico che, se prima non avevano un obbligo specifico di fermo, avrebbero dovuto chiudere 100 giorni all’anno. Tra i punti rigettati anche quelli riguardanti i vincoli dimensionali in termini di metratura che comporterebbero onerosi obblighi di adeguamento delle strutture esistenti e quello riguardante il periodo di soggiorno minimo di 3 giorni nelle case vacanza che il regolamento aveva previsto.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato Antitrust perché il regolamento è in contrasto con i principi di libera concorrenza e con i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione. I limiti contenuti nella nuova disciplina della Regione Lazio per le attività ricettive extralberghiere non trovavano alcun fondamento razionale nella legge ed erano volti piuttosto ad ostacolare l’esercizio di una attività economica fondamentale per il comparto turistico aumentando per essa gli oneri amministrativi e i costi di gestione.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto opportuno rammentare che la legge (comma 1 dell’art. 3 citato), prevede che “Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”.
Le misure contenute nel regolamento erano invece studiate per tutelare gli interessi degli esercenti delle strutture alberghiere ed entrata in vigore a ridosso dell’inizio del Giubileo della Misericordia? A voler pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Frenando l’attività di chi voleva esercitare attività di B&B o casa vacanza in forma non imprenditoriale (costringendolo a chiusure “forzate”) si creava, in effetti, un vantaggio a favore dell’attività imprenditoriale e in danno, quindi, della concorrenza.
Ora il regolamento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale e l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere si può dire definitivamente liberalizzata.